MALASANITA'

Malasanità

Con il termine “malasanità”, si richiamano tutti gli episodi che ascrivono responsabilità medica, in capo a operatori o persone giuridiche del settore medico e sanitario, esso racchiude una vasta gamma di spiacevoli inconvenienti che originano in strutture cliniche pubbliche o private anche per le operazioni di chirurgia estetica.

Competenza

I casi di malasanità meritano una valutazione che deve essere fatta con attenzione e con l’ausilio di professionisti specializzati nell’ambito della medicina legale. Una consulenza medica preventiva in tema di malasanità è utile ai fini della valutazione di eventuali profili di responsabilità medica risarcitoria. La valutazione preventiva per l’attivazione di una tutela risarcitoria del paziente coinvolge infatti medici-legali che possano valutare la sussistenza del cosiddetto “nesso causale” fra la condotta negligente, imprudente, imperita da parte del medico che ha posto in essere un’operazione mal riuscita e il danno cagionato al malato.

Risarcimento dei danni

Con la riforma Gelli-Bianco, la responsabilità professionale per malasanità ha natura contrattuale nei confronti della struttura ospedaliera e del medico che è intervenuto. Ciò determina che il termine prescrizionale sia di dieci anni; è quindi possibile attivare un giudizio risarcitorio di questo tipo entro i dieci anni successivi al verificarsi del danno da malasanità.

Responsabilità civile e penale

La responsabilità medica può nei casi più gravi essere ritenuta anche di tipo penale; in tali situazioni la consulenza di diritto penale è da integrarsi a quella di diritto civile. È infatti utile, ai fini di una valutazione concreta del paziente sul come tutelare i propri diritti, decidere se affiancare all’aspetto risarcitorio quello sanzionatorio di diritto.

Per approfondimenti ed assistenza Magistraturesuperiori è a disposizione per l’analisi del caso specifico.