LA MEDIAZIONE, UN METODO ALTERNATIVO DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
LA MEDIAZIONE
- La Mediazione è stata introdotta nel nostro Ordinamento nel 2010 (D.Lgs. 28/2010) per dotare il Sistema Giustizia di uno strumento che contribuisse ad alleggerire il contenzioso dinnanzi agli Uffici Giudiziari ed il conseguente carico di lavoro dei giudici.
- Tale procedura di Risoluzione Alternativa delle Controversie (Alternative Dispute Resolution ADR) – come sono anche la Negoziazione e l’Arbitrato – consente di definire le liti aventi ad oggetto diritti disponibili in modo molto più veloce e con maggiore riservatezza rispetto ad una causa.
- In alcuni casi come vedremo, a seconda delle materie oggetto della controversia, non si può intraprendere una causa se prima non è stata svolta la Mediazione.
- Ed ancora, anche nel corso di una causa già avviata, il giudice può disporre che le parti si incontrino in Mediazione.
- La caratteristica principale della Mediazione consiste nel fatto che essa NON È UNA CAUSA, ma una procedura privata che si svolge con l’ausilio di un terzo, il Mediatore, il quale aiuta le parti a trovare un accordo.
- Ulteriore differenza rispetto alla causa è che, nella Mediazione, l’oggetto della discussione non deve essere necessariamente solo quello inizialmente indicato dalla parte che avvia il procedimento, ma la procedura può concludersi con un accordo che riguardi anche altri interessi coinvolti e connessi al motivo principale che ha dato origine alla lite.
- La Mediazione è quindi uno strumento molto più agile, veloce ed economico rispetto a qualsiasi causa che si svolga in un ufficio giudiziario, a condizione che le parti ne sappiano sfruttare appieno tutti i vantaggi, anche fiscali.
IL CONTESTO IN CUI SI SVOLGE LA MEDIAZIONE
- La Mediazione si svolge presso i locali dell’Organismo di Mediazione (che può essere istituito presso un Ordine Professionale come quello degli Avvocati, Commercialisti, ecc., presso una Camera di Commercio, presso i Collegi Notarili, ecc., oppure essere di natura strettamente privatistica).
- Si tratta normalmente di uffici con varie stanze ed una segreteria centralizzata.
- L’incontro delle parti avviene in uno di questi locali previo appuntamento fissato dalla Segreteria e comunicato anticipatamente.
- Il Mediatore accede quando tutte le parti sono già arrivate (o dovrebbero esserlo), si presenta, illustra le caratteristiche del procedimento, ascolta quanto le parti hanno da dire con l’ausilio dei propri avvocati, approfondisce le varie questioni, sente – anche separatamente – i singoli interessati e tenta di comporre la lite.
- Possono esserci dei rinvii a date successive al 1° incontro, in base alle necessità della procedura, delle parti e del Mediatore.
- La segreteria rilascia copia del verbale finale del procedimento, anche se non è stato trovato un accordo (verbale negativo).
- La procedura, salvo proroga richiesta dalle parti, deve concludersi entro tre mesi.
LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE –> CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA’, VOLONTARIA, DELEGATA DAL GIUDICE
- La Mediazione può essere:
- obbligatoria (condizione di procedibilità per poter avviare una causa) nel caso in cui la controversia attenga a: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari (in tal caso è necessaria l’assistenza di un legale);
- volontaria (su semplice iniziativa di parte, sia per le materie per le quali è obbligatoria, sia in tutti gli altri casi in cui si discuta di diritti disponibili);
- delegata dal giudice (disposta in corso di causa qualora sia stato intrapreso il giudizio senza aver svolto la Mediazione in una delle materie in cui è obbligatoria, ovvero se il giudice la ritiene opportuna in quel momento); in tal caso il giudice sospende il giudizio ed assegna termine di almeno 15 gg. per avviare la Mediazione, fissando un’udienza successiva.
LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE –> L’AVVIO
- La procedura si avvia con il deposito presso la Segreteria dell’Organismo di Mediazione (territorialmente competente secondo le regole del codice di procedura civile) di un’apposita istanza di avvio del procedimento.
- L’istanza deve contenere tutti dati essenziali per individuare i soggetti interessati e l’oggetto della controversia, la documentazione a corredo (che può essere riservata all’attenzione del solo Mediatore e non visionabile dalle altre parti) e la nomina del proprio legale, in tutti i casi in cui l’assistenza di quest’ultimo è obbligatoria.
- Al momento di deposito dell’istanza, devono essere pagate all’Organismo di Mediazione le spese di avvio della procedura.
- La Segreteria fissa una data per il 1° incontro, che viene comunicata alle parti “chiamate” unitamente a copia dell’istanza, a mezzo raccomandata, fax, PEC, ecc.
LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE –> L’ADESIONE, LE SPESE, LA MANCATA COMPARIZIONE
- Dal momento in cui ricevono la convocazione, le parti chiamate possono – anche prima della data fissata per il primo incontro od il giorno stesso – inviare o depositare una comunicazione di “adesione”, a loro volta corrispondendo le relative spese all’Organismo (di importo equivalente a quelle di avvio).
- E’ bene sapere che – sia per le parti istanti, che per quelle chiamate – ai fini delle spese si segue il criterio dei “centri di interesse”, ossia le indennità spettanti all’Organismo di Mediazione sono conteggiate e dovute non con riferimento a ciascuna parte presente, ma alle singole posizioni cui sono riferibili gli interessi coinvolti (ad es. nelle liti ereditarie, i nipoti del de cuius, che intervengono per la quota che sarebbe spettata al loro genitore premorto, dovranno sopportare i costi della Mediazione come unico centro di interesse).
- Il giorno dell’incontro il Mediatore verifica la regolarità delle convocazioni e, in caso di assenza delle parti chiamate (ma anche di quelle istanti), redige un verbale negativo di chiusura immediata della procedura.
LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE –> CARATTERISTICHE
- Qualora invece gli istanti ed i chiamati siano presenti, il Mediatore avvia la procedura, illustrandone preliminarmente le caratteristiche peculiari.
- Queste si possono così riassumere:
- oralità (viene redatto solo un verbale riassuntivo alla fine di ogni incontro);
- libertà di forma (non esistono schemi predefiniti per le interazioni e le comunicazioni fra le parti e con il Mediatore);
- riservatezza (niente di quello che viene detto nel corso della procedura può essere oggetto di futura testimonianza o richiesta di informazioni dinnanzi al giudice);
- partecipazione attiva del Mediatore (oltre che gestire gli incontri, valutare gli effettivi interessi in gioco, individuare le possibili convergenze delle posizioni delle parti, il Mediatore può formulare una proposta conciliativa, se tutte le parti ne facciano richiesta congiunta o se lo ritiene opportuno);
- brevità (come accennato, la procedura deve concludersi entro 3 mesi, salva richiesta congiunta di proroga di tutte le parti);
- convenienza fiscale (le indennità corrisposte all’Organismo di Mediazione sono recuperabili come credito d’imposta sino ad € 250,00 anche nel caso in cui la procedura non abbia esito positivo, oppure sino ad € 500,00 se viene trovato un accordo; se l’accordo è soggetto a registrazione, esso non viene sottoposto a tassazione sino a € 50.000 di valore).
LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE –> IL 1° INCONTRO, LA DECISIONE DI PROSEGUIRE, LE SPESE ULTERIORI
- Al termine dell’introduzione del Mediatore le parti sono invitate ad illustrare le loro posizioni, coadiuvate dai propri legali.
- Questo costituisce il momento cardine della procedura, infatti dopo una visione d’insieme il Mediatore chiede alle parti se siano intenzionate a procedere nella Mediazione o se, invece, non ritengano sussistenti i presupposti per continuare.
- Qualora anche una sola delle parti non intenda proseguire (e non vi sia la convenienza delle altre di procedere separatamente), il Mediatore redige un verbale negativo e chiude la procedura.
- Se invece si decide per la prosecuzione, le parti dovranno farsi carico delle ulteriori indennità da corrispondere all’Organismo di Mediazione (che, a differenza di quelle di avvio in misura fissa, variano a seconda del valore della controversia, sono comunque dovute anche se alla fine non si trova un accordo e sono peraltro leggermente maggiorate in caso di esito positivo).
LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE –> LA DISCUSSIONE – LA NOMINA DI UN ESPERTO, LA PROPOSTA DEL MEDIATORE (EVENTUALI)
- Una volta entrati nel pieno della procedura, il Mediatore può chiedere di sentire le parti anche separatamente (sessioni riservate), per comprenderne gli effettivi interessi ed approfondire con esse le questioni in modo più diretto, senza timore di potersi esporre nei confronti delle altre.
- Se necessario, può essere deciso di nominare un esperto per approfondire aspetti tecnici specifici (ad es. un medico legale, un contabile, ecc.) il cui costo rimane a carico delle parti.
- Come già detto, le parti possono congiuntamente decidere di chiedere al Mediatore di formulare una proposta conciliativa (se lo ritiene opportuno ed il regolamento dell’Organismo lo consente, il Mediatore può anche formulare una proposta di sua iniziativa); la proposta può essere accettata/rifiutata entro 7 gg. dalla sua comunicazione, se non viene accettata ed in un futuro giudizio il provvedimento del giudice dovesse essere conforme alla stessa, se ne terrà conto ai fini delle spese di causa.
- Per essere vincolante, l’accettazione della proposta deve essere unanime.
LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE –> CHIUSURA NEGATIVA O ACCORDO, EFFICACIA DELL’ACCORDO
- La procedura di Mediazione può infine concludersi:
- con un verbale negativo (mancato accordo);
- con un accordo (anche in caso di accettazione della proposta del Mediatore).
- L’accordo (firmato dalle parti e dai legali) viene allegato al verbale (firmato dalle parti, dai legali e dal Mediatore); la segreteria dell’Organismo ne rilascia copia conforme.
- Se il contenuto dell’accordo è soggetto a trascrizione presso i pubblici registri, le firme devono essere autenticate da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
- Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale (in mancanza l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale).
CONCLUSIONI
- A questo punto abbiamo un’idea di cosa sia la Mediazione.
- È agevole comprendere come, se opportunamente e correttamente utilizzata, essa costituisca un formidabile strumento di definizione della maggior parte delle liti che intasano i nostri Uffici Giudiziari, ai quali subito ci rivolgiamo perché spesso siamo portati a “far decidere al giudice”, piuttosto che riflettere su soluzioni alternative.
- Soprattutto la velocità e l’economicità della Mediazione (i cui costi sono di molto inferiori a quelli di una causa), ci dovrebbero far considerare questo strumento molto più spesso di quanto non siamo portati a fare.
- Anche gli avvocati ne stanno scoprendo man mano i vantaggi per i propri clienti e per loro stessi, potendo in tal modo mirare a chiudere le controversie in tempi brevi e con adeguata soddisfazione di tutti; così i giudici, che ne apprezzano la qualità di mezzo deflattivo del contenzioso giudiziale.
- Nel corso della ormai decennale esperienza come Mediatore presso l’Organismo di Mediazione Forense di Roma, l’Avv. Roberto Martire può confermare di aver riscontrato questa tendenza, che auspichiamo possa consolidarsi sempre di più nel tempo.